Lo Stato non può risparmiare sulle ore di sostegno scolastico agli alunni disabili e il dirigente scolastico, se avalla questa linea, commette un atto illegittimo.


BRIANZA. Lo Stato non può risparmiare sulle ore di sostegno scolastico agli alunni disabili e il dirigente scolastico, se avalla questa linea, commette un atto illegittimo. È quanto stabilito in una recente sentenza del Consiglio di Stato in merito a una vicenda giudiziaria che ha visto coinvolto uno studente disabile brianzolo il quale, attraverso i genitori, aveva chiesto a un istituto superiore (e quindi al Ministero dell'Istruzione) un'assegnazione di ore congrua rispetto alla sua condizione di salute. Altresì, alla Provincia di Monza e Brianza e al Comune di Brugherio i genitori avevano richiesto - "per chi di competenza" - l'assegnazione di un assistente personale (detto anche "comunicatore" o "facilitatore") per il figlio. 

Sentenza "pilota".
Una sentenza definita "pilota", quella pronunciata dalla sesta sezione, che apre un ampio spaccato sull'assegnazione delle ore di sostegno scolastiche. Una giungla normativa che ha visto la luce nel 1992, con la Legge 104 sull'introduzione dell'insegnante di sostegno ("che ha disciplinato il diritto all'istruzione dei diversamente abili e la loro integrazione scolastica") che oggi, scrivono i giudici amministrativi, "non si ritrova in un testo unico ordinato". E, peggio, "i contingenti del personale di sostegno da assegnare ai singoli istituti sono di solito disciplinati dalle leggi sul contenimento della spesa pubblica". Nella sentenza si dà ampio mandato al "Gruppo di lavoro operativo handicap" (Gloh ndr) composto da insegnanti e medici che formula per ogni istituto scolastico proposte inerenti le esigenze di ogni singolo alunno diversamente abile e le conseguenti ore di sostegno da assegnare. Ma sono poi gli uffici scolastici regionali (ai quali i dirigenti scolastici hanno girato le proposte) a procedere alle assegnazioni delle risorse (numero d'insegnanti di sostegno) in base "a criteri statistici previsti dalla legge" con le quali "il dirigente scolastico attribuisce le ore di sostegno ai singoli alunni diversamente abili". Dispone di 25 ore per insegnante se si tratta di una scuola dell'infanzia, 22 alla primaria e 18 alla secondaria. Ma - si domandano i giudici - gli uffici scolastici "per ragioni di contenimento della spesa possono ridurre le ore richieste dal dirigente scolastici?". E ancora: "in caso di riduzione avvenuta i genitori possono ottenere dal giudice amministrativo una pronuncia che accerti ugualmente la spettanza delle ore di sostegno?". Ma a quanto devono ammontare queste ore? A seconda della fascia di gravità accertata, gravissima, grave, media e lieve, si passa nei primi due casi dalla totalità dell'orario scolastico con sostegno, alla metà per la media gravità a poco meno nella metà per gravità lieve. 

Il ruolo del Dirigente.
Il "Gloh" elabora un "Piano educativo individualizzato" per ogni alunno "con l'indicazione del numero di ore di sostegno che devono essere esclusivamente finalizzate all'educazione e all'istruzione, restando a carico di altri soggetti istituzionali la fornitura di altre risorse professionali e materiali necessarie per l'integrazione e l'assistenza dell'alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato". Lo stesso Consiglio di Stato, tra l'altro, già nel 2015, aveva rimarcato che per i disabili più gravi è possibile in via provvisoria "l'assunzione di insegnanti in deroga" e che comunque: "le posizioni degli alunni diversamente abili devono prevalere sulle esigenze di natura finanziaria". Di più: "nessuna disposizione di legge ha attribuito al dirigente dell'Ufficio scolastico regionale il potere di ridurre (salvo errori materiali) il numero di ore di sostegno individuate dal Gloh". Ciò detto, scrivono ancora nella sentenza: "i dirigenti scolastici devono ovviamente evitare di emanare atti illegittimi e devono quindi disporre l'attribuzione delle ore nella medesima misura - di quanto stabilito dal Gloh - anche quando gli Uffici scolastici regionali non abbiano assegnato le risorse indispensabili", anzi, "devono segnalare agli uffici scolastici tale circostanza" e "qualora risulti un ricorso presentato a un giudice civile o amministrativo con la quale sia lamentata la fruizione delle ore di sostegno formalmente attribuite a causa dell'insufficienza delle risorse (...) devono trasmettere una relazione alla competente Procura della Corte dei Conti per le valutazioni di sua competenza". Non possono essere i genitori quindi - sempre che abbiano i mezzi economici per farlo - ad avvalersi della legge per "ottenere una pronuncia che ordini all'Amministrazione scolastica di consentire la fruizione delle ore determinate dal Gloh". "Il sistema - concludono - deve far sì che gli alunni e le loro famiglie non debbano proporre ricorsi giurisdizionali per ottenere ciò che è loro dovuto".

Fonte: www.press-in.it




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