Cosa cambia per l'inserimento lavorativo dei disabili

La legge di Bilancio 2019 ha introdotto alcune novità per le iniziative a sostegno dell'occupazione delle persone disabili.


In particolare, viene rafforzato l’incentivo per le aziende che assumono e reinseriscono persone con disabilità da lavoro. 
La novità è stata introdotta nel c. 533, art. 1, che integra il c. 166, art. 1, L. 23.12.2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015), inserendo, dopo il primo periodo, la seguente formulazione: “La retribuzione corrisposta dal datore di lavoro alla persona con disabilità da lavoro destinataria di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro che alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta non possa attendere al lavoro senza la realizzazione degli interventi individuati nell'ambito del predetto progetto è rimborsata dall'INAIL al datore di lavoro nella misura del 60 per cento di quanto effettivamente corrisposto”. 

Ecco di seguito il dettaglio della nuova normativa.

Attualmente esistono già dei contributi erogati dall’INAIL per le aziende che assumono, con contratti di lavoro subordinato o parasubordinato, soggetti con disabilità da lavoro: si tratta di contributi fino a 150.000 euro per l’abbattimento delle barriere, per l’adeguamento delle postazioni di lavoro e per la formazione. 
La novità del 2019 è che a queste agevolazioni per le aziende si aggiunge un ulteriore aiuto anche sul fronte degli stipendi: la legge di Bilancio ha previsto infatti che dal 2019 l’INAIL rimborserà all’azienda fino al 60% di quanto corrisposto al lavoratore, a condizione che sia persona con disabilità da lavoro e che sia destinataria di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto e alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta e non possa attendere al lavoro senza la realizzazione degli interventi individuati nell'ambito del predetto progetto.

La legge precisa che i progetti di reinserimento possono essere proposti dai datori di lavoro e sono approvati dall'INAIL. Le retribuzioni rimborsabili sono quelle corrisposte dalla data di manifestazione della volontà da parte del datore di lavoro e del lavoratore di attivare il progetto e fino alla realizzazione degli interventi in esso individuati e comunque per un periodo non superiore a un anno. 
Qualora gli interventi individuati nell'ambito del progetto di reinserimento lavorativo personalizzato non siano attuati per recesso immotivato e unilaterale del datore di lavoro, quest'ultimo è tenuto a restituire all'INAIL l'intero importo del rimborso.

Infine, va sottolineata un’altra novità che consiste nella partecipazione, dal 1.01.2019, anche dell’INAIL al finanziamento dell'assegno di ricollocazione di cui all'art. 23, D.Lgs. 14.09.2015, n. 150, rilasciato alle persone con disabilità da lavoro in cerca di occupazione.




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